Art. 12

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[1](D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 55 Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 2)

[2]Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista, con facolta' di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione e' esclusa.

Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art12 · fonte su Normattiva