Art. 12
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[2]Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista, con facolta' di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione e' esclusa.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva