Art. 12

[1](D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 55 Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 2)

[2]((Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 30 o piu' membri la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale)). Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione e' esclusa.

Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art12 · fonte su Normattiva