Art. 13
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 11
Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva