Art. 22
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 25, primo comma
Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:
- 1)funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
- 2)notai;
- 3)impiegati dello Stato o degli enti locali;
- 4)ufficiali giudiziari.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva