Art. 30 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 56 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, artt. 2, 3, e 18
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La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con piu' di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con piu' di 40.000 abitanti, 100 negli altri. Il numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma. La popolazione del Comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma e' autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27. Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, ne' inferiore ai due terzi. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternita' e luogo di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. Nessuno puo' essere candidato in piu' di una lista di lino stesso Comune, ne' puo' presentarsi come candidato in piu' di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi e' stato gia' eletto in un Comune, non puo' presentarsi come candidato in altri Comuni. Con la lista devesi anche presentare:
- 1)un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2)la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;
- 3)l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facolta' di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista di cui all'articolo successivo e di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio: le dichiarazioni e le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva