Art. 31
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Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 63. A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui al n. 3 dell'articolo precedente nella segreteria della Commissione elettorale mandamentale. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva