Art. 33 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 57, comma 4° e 5°, e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 5
Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 29, recante le liste dei candidati ((...)), per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione. Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva