Art. 35
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 30
La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso puo' essere aperta, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio. Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente Testo Unico.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva