Art. 36
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 31
Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva