Art. 39
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 34
Il voto e' dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale. ((Per l'espressione del voto da parte degli elettori fisicamente impediti valgono le norme di cui ai commi secondo e seguenti dell'art. 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26. I certificati medici possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche)).
Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva