Art. 39-quinquies
((Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'articolo 39-bis, che, a cura del presidente del seggio, e' ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale)).
Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva