Art. 45-bis
((Appena compiute le operazioni previste dall'articolo precedente, il presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedi)).
Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva