Art. 45 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 41, comma 1°, nn. 1, 2 e 3, e art. 61, comma 1°, nn. 1, 2 e 3 e comma 2°
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Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
- 1)dichiara chiusa la votazione;
- 2)accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullita' della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;
- 3)estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva