Art. 46
D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 44
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficolta' e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullita' dei voti. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva