Art. 50 — Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 14
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Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purche' il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia Stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione e' nulla; e' parimenti nulla la elezione nel caso in cui piu' della meta' dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva