Art. 51 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 49
Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva