Art. 56
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 48
S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parita' di voti il maggiore di eta' fra gli eletti ottiene la preferenza.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva