Art. 6
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 7
Non puo' essere nominato Sindaco: chi si trova in uno dei casi di ineleggibilita' a consigliere comunale previsti dalla legge; chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto; il ministro di un culto; chi ricopre la carica di assessore provinciale; chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione dei Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore; chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva