Art. 64Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 9

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Ove la piu' alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o piu' liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale secondo le norme stabilite al n. 1 dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art64 · fonte su Normattiva