Art. 64 — Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 9
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Ove la piu' alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o piu' liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale secondo le norme stabilite al n. 1 dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva