Art. 68
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 50
Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti e' nulla, gli si sostituisce quegli che riporto, dopo gli eletti, maggiori voti.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva