Art. 71
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 69
Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi, nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Primo presidente della Corte d'appello.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva