Art. 75D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 6°, 7°, 8° e 9°

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956. Leggi il testo vigente →

Contro la decisione del Consiglio e' ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al Titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, e' ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art75 · fonte su Normattiva