Art. 76
D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 10°
Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono ricorsi loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 27 dicembre 1965, n. 93 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo limitatamente alle parole "Il consiglio comunale".
Testo vigente dal 1 gennaio 1966, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva