Art. 84
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 76
Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio, e' tratto immediatamente in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata. Si procede con giudizio direttissimo.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva