Art. 85
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 77
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2000. Con la stessa pena e' punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva