Art. 88
[1](D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 79. comma 1° e 2°)
[2]Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva