Art. 91
D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 39, comma 2°
Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare lo apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva