Art. 1
Art. 1. 1° comma, R. decreto 29 luglio 1926. n. 1619; art. 1 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782)
E' istituito in Roma l'Ente «Regi istituti fisioterapici ospitalieri». Costituiscono detto Ente:
- a)l'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano;
- b)l'Istituto per lo studio e la cura del cancro. Nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi dell'Ente saranno tenute distinte le entrate e le spese attinenti al funzionamento di ciascuno dei detti Istituti, mentre resteranno comuni le spese di carattere generale degli Istituti Stessi.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti