Art. 14
Art. 18 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619
E' in facolta' del Ministero dell'interno, Direzione generale della sanita' pubblica, di avvalersi del personale tecnico dei Regi istituti fisioterapici ospedalieri per ricerche scientifiche ed ispezioni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti