Art. 1 (Approvazione)

[1]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[2]Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

[3]Decreta:

[4]E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~approvazione-art1 · fonte su Normattiva