Art. 1 (Approvazione)
[1]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[2]Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
[3]Decreta:
[4]E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.
Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva