Art. 1 (Approvazione)
[1]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[2]Visto l'art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
[3]Decreta:
[4]E' approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, composto di 100 articoli, visto dal Ministro per l'interno.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva