Art. 10
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 8, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 8
((1. L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di eta' entro il semestre successivo)).
Testo vigente dal 6 febbraio 1992, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva