Art. 24
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, ultimo comma
((1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale puo' essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato. 2. L'importo del gettone di presenza e' rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117)).
Testo vigente dal 4 maggio 1999, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva