Art. 30Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19

Entro, il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione. Nei dieci giorni successivi ((l'Ufficiale elettorale)) apporta, in conformita' degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. 12 Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato ((dall'Ufficiale elettorale)) e' immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale. ((Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale il predetto verbale e' firmato dal presidente della Commissione e dal segretario)). 12 Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta. Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico avviso. Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 novembre 2000, n.340

12

con decorrenza dal 1 gennaio 2002

La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Testo vigente dal 9 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art30 · fonte su Normattiva