Art. 34
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 3°
Ogni Comune e' diviso in sezioni elettorali. ((La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, ne' inferiore a 500. Quando particolari condizioni di lontananza e viabilita' rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni)). 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1997, n.449
8La L. 27 dicembre 1997, n.449, ha disposto (con l'art. 55, comma 7) che "Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, e' inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile".
Testo vigente dal 1 gennaio 1998, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva