Art. 37
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29
Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanni sottoscritte ((dall'Ufficiale elettorale)) e devono recare il bollo dell'ufficio comunale. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 novembre 2000, n.340
12con decorrenza dal 1 gennaio 2002
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva