Art. 4-bis

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((1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico. 2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico. 3. Il sindaco puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. 4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto. 5. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli puo' delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune. 6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreche' non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano)). 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 novembre 2000, n.340

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con decorrenza dal 1 gennaio 2002

La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 31 dicembre 2005 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art4bis · fonte su Normattiva