Art. 47 — Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31
Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.
Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI ELETTORALI MANDAMENTALI - DECISIONI DI RICORSI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI - NON HANNO CARATTERE GIURISDIZIONALE - T.U. 20 MARZO 1967, N. 223, ARTT. 32, PRIMO E QUARTO COMMA, E 47 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
L'attivita' delle Commissioni elettorali mandamentali non ha carattere giurisdizionale neppure quando esse decidono sui ricorsi in materia di iscrizione nelle liste elettorali e pertanto questi organi non sono abilitati a sollevare questioni di legittimita' costituzionale. La questione sollevata da una di tali commissioni (concernente gli artt. 32, primo e quarto comma, e 47 del t.u. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223) va percio' dichiarata inammissibile. Cfr.: 17/71.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, primo e quarto comma, e 47 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sollevata dalla Commissione elettorale mandamentale di Recanati con le ordinanze di cui in epigrafe, in rife…
ECLI:IT:COST:1971:102 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 122 — Legge 1° luglio 1926, n. 1194, art. 10
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
Art. 35 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1038, art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 22
… compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti…
Art. 31 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3, 4, 5 e 6
Le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali. 1 Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile …
Art. 7 — Legge 22 gennaio 196, n. 1, art. 1
L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che ... compiano il diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al…
Art. 49 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39
… pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste. 12 --------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della…
Art. 51 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26
Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e' conservata negli archivi della Commissione stessa. …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art47 · fonte su Normattiva