Art. 51 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26
Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e' conservata negli archivi della Commissione stessa. Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o piu' registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale. Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto. ((Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.))
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva