Art. 5
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, comma 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1 e 2
Le liste elettorali ((...)) sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:
- a)((il cognome e il nome));
- b)il luogo e la data di nascita;
- c)il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
- d)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196;
- e)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196;
- f)l'abitazione. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 novembre 2000, n.340
12con decorrenza dal 1 gennaio 2002
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Testo vigente dal 18 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva