Art. 53Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nello adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione dal tesoriere comunale. Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto da' notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune.

Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art53 · fonte su Normattiva