Art. 220 — Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva