Art. 220Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.

Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art220 · fonte su Normattiva