Art. 55
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8
Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 6, punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. ((11 Se il fatto e' commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.LGS. 30 dicembre 1999, n.507
11Il D.LGS. 30 dicembre 1999, n.507, ha disposto (con l'art. 86, comma 1 lettera d)) che "nel primo comma dell'articolo 55 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"".
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva