Art. 58Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48

Chiunque proponga, a termini dell'art. 42, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, e' punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la multa da lire 1.000 a lire 5.000. La condanna e' pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta l'impugnativa.

Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art58 · fonte su Normattiva