Art. 10
Respingimento (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. 1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attivita' relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23 bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero e' trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento. 1.2 ((Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtu' di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non e' convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter.)) Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi dei commi 1 e 1.1. e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana competente per territorio. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi' disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
- a)che ((...)) sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
- b)che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita' di pubblico soccorso;
- b-bis)che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita' di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui ((all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348)). Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non puo' ((entrare o rientrare)) nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 123 Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso. ((Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, puo' chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all', sempreche' sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall', paragrafo 5 del regolamento
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 12 giugno 2026, n. 100
123Il D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 12, comma 2, lettera a)) che "al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «ingresso», sono sostituite dalle parole: «ingresso o reingresso»".
Testo vigente dal 12 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 119 su Normattiva