Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
STRANIERO - INGIUSTIFICATO TRATTENIMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO - ESPULSIONE IMMEDIATA - RIENTRO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - SUBORDINAZIONE AD UN PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEL QUESTORE - SOPRAVVENUTE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E DISCIPLINA LEGISLATIVA INCIDENTI SUL QUADRO NORMATIVO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante: a) l'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e «di conseguenza» l'art. 13, commi 3 e 13, e l'art. 17 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevedono l'immediata espulsione, con accompagnamento coattivo alla frontiera, dello straniero sottoposto a procedimento penale per i reati di cui ai citati artt. 13, comma 13, e 14, comma 5-ter, prima che tale procedimento sia definito e indipendentemente dal suo esito, subordinando, altresì, ad autorizzazione del questore il rientro nel territorio dello Stato dell'imputato espulso ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione; b) l'art. 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'automatico rilascio, da parte del giudice, del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione, mediante accompagnamento immediato alla frontiera, dello straniero sottoposto a procedimento penale, in riferimento agli artt. 3, 10, 13 24 e 111 della Costituzione; c) il combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui impediscono, rispetto alla maggior parte dei reati commessi da stranieri espulsi – e comunque rispetto al reato di cui al comma 5-ter dell'art. 14 – che i giudizi direttissimi instaurati davanti al giudice monocratico nei confronti di detti soggetti si concludano con una decisione di merito in riferimento agli artt. 10, 13 (parametro indicato solo in motivazione), 24, 101 e 111 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabiliva che per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo, è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. Di seguito a tale pronuncia, il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, ha mutato il trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose di illegale rientro e di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, di cui agli artt. 13, comma 13, e 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, trasformandole da contravvenzioni in delitti puniti con la reclusione da uno a quattro anni – configurazione che consente, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., l'applicazione di misure coercitive – fatta eccezione per l'ipotesi dell'ingiustificato trattenimento nel caso di espulsione disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, la quale mantiene l'originaria natura contravvenzionale (commi 2-ter e 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 241 del 2004, aggiunti dalla legge di conversione). Correlativamente, è stata ripristinata – per le ipotesi di ingiustificato trattenimento che hanno assunto connotazione delittuosa – la misura dell'arresto obbligatorio (comma 5-quinquies, terzo periodo, dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 241 del 2004). La decisione della Corte e la novella legislativa dianzi indicate – pur non incidendo direttamente né sulla previsione in forza della quale per i reati considerati si procede con giudizio direttissimo, né sulla disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale – hanno comportato mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi normativi sottoposti a scrutinio di costituzionalità.
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 558 Codice di procedura penale
STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - STRANIERO ESPULSO IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL MEDESIMO - AUTORIZZAZIONE A RIENTRARE IN ITALIA, PER IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, IPSO IURE, O CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PROCEDENTE, ANZICHÉ DEL QUESTORE - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONE SOLLEVATA IN FORMA ANCIPITE - RILEVANZA IPOTETICA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’imputato straniero, qualora sia stato espulso, sia autorizzato a rientrare in Italia, per il pieno esercizio del diritto di difesa, o ipso iure, ovvero con provvedimento del giudice procedente, anziché del questore. La questione, infatti, risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra le due auspicate soluzioni - della facoltà di rientro ipso iure ovvero del rientro su autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente - e, dunque, in forma ancipite. D’altro canto, la rilevanza del quesito appare meramente ipotetica, non constando dall’ordinanza di rimessione che lo straniero espulso abbia manifestato l’intento di rientrare in Italia ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.
STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO IMPARTITO DAL QUESTORE - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI RILASCIARE ALL’ATTO DI CONVALIDA DELL’ARRESTO IL NULLA OSTA ALL’ESPULSIONE - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ PENALE - PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DELLO STRANIERO ESPULSO SUBORDINATA AD AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA E CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e «conseguentemente» degli artt. 13, comma 3, e 17 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevedono l'arresto obbligatorio per un reato che, quale quello contestato, non consente – in ragione della sua natura contravvenzionale – l'applicazione di misure cautelari personali, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 27, 104 e 111 Cost., posto che, da un lato, la disciplina censurata non potrebbe trovare giustificazione neppure nell'esigenza di consentire la celebrazione del giudizio direttissimo – prescritto per il reato in questione dallo stesso art. 14, comma 5-quinquies – in quanto, non essendo applicabili misure coercitive, il pubblico ministero, avuta notizia dell'arresto, dovrebbe disporre l'immediata liberazione dell'imputato a norma dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., e, d’altro lato, alla rimessione in libertà dell’imputato conseguirebbe, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, l'obbligo del giudice di rilasciare immediatamente il nulla osta all'espulsione in sede di convalida dell'arresto, con la illegittima anticipazione degli effetti dell'accertamento della responsabilità penale e la subordinazione della partecipazione dell'imputato al processo ad una autorizzazione amministrativa, in base all'art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998 (che disciplina il rientro in Italia dello straniero espulso ai fini dell'esercizio del diritto di difesa).
Riguarda ancheart. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO, IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO IMPARTITO DAL QUESTORE - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RITO DIRETTISSIMO - PREVISTA IMMEDIATA ESPULSIONE DELLO STRANIERO PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE - PREVISTI PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE AL FINE DI ASSICURARE L’ESECUZIONE DELL’ESPULSIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA E CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA - SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunti dalla legge n. 189 del 2002 e, «di conseguenza», degli artt. 13, commi 3 e 13, e 17 della «medesima legge» ('recte': del medesimo decreto legislativo), nella parte in cui, consentono l'espulsione immediata dello straniero prima dello svolgimento del processo penale, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 27, 104 e 111 Cost.
Riguarda ancheart. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO, ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI, IMPARTITO DAL QUESTORE - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RITO DIRETTISSIMO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO - IRRAGIONEVOLE PREVISIONE DELL’ARRESTO PER IPOTESI CONTRAVVENZIONALI DI SCARSO RILIEVO PENALE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ - LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA - PREVISIONE DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL’ESPULSIONE DA PARTE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - DENUNCIATO AUTOMATISMO - CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO (IN PARTICOLARE IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI) - QUESTIONI SOLLEVATE IN RELAZIONE A NORME INCONFERENTI RISPETTO ALLE CENSURE SVOLTE DAL GIUDICE REMITTENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E’ manifestamente inammissibile per erronea individuazione delle norme da censurare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione agli artt. 13, comma 13, e 17 del medesimo decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 27 e 111 della Costituzione, in quanto il rimettente denuncia norme in conferenti rispetto alle proprie doglianze. - Sulla manifesta inammissibilità per erronea individuazione delle norme da censurare v., citate, ordd. n. 217 del 2003 e n. 153 del 2005.
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.