Art. 23 — Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine
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Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ((, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero)) dell'universita' e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e di formazione professionale ((e civico-linguistica)) nei Paesi di origine. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
- a)all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
- b)all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
- c)allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. (( E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attivita' di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta e' rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso e' presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed e' corredata dalla conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalita' di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22. )) ((Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri)) che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1. (( Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e societa' in-house, puo' promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis. ))
Testo vigente dal 11 marzo 2023 al 6 maggio 2023 · versione 88 su Normattiva