Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Straniero - Condanne con provvedimenti irrevocabili per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché condanne, anche non definitive, per delitti non colposi, di cui all'art. 381 del codice di procedura penale - Ritenuto ostacolo "automatico" al rilascio del permesso di soggiorno, ivi compreso quello per soggiornanti CE di lungo periodo, senza che l'effettiva pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del cittadino extracomunitario sia concretamente valutata di volta in volta dall'Amministrazione - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del principio di ragionevolezza - Mancata compiuta considerazione dell'orientamento interpretativo giurisprudenziale che ha reputato applicabile nella fattispecie il sistema di tutela rafforzata, garantita attraverso lo svolgimento di un giudizio di pericolosità sociale - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Omesso tentativo di interpretazione adeguatrice - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nelle parti in cui stabiliscono che «le condanne con provvedimenti irrevocabili per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473 e 474 cod. pen., nonché le condanne, anche non definitive, per delitti non colposi, di cui all'art. 381 cod. proc. pen. sono considerate "automaticamente" ostative al rilascio del permesso di soggiorno, ivi compreso quello per soggiornanti CE di lungo periodo, senza che l'effettiva pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del cittadino extracomunitario sia concretamente valutata di volta in volta dall'Amministrazione». Deve essere premesso che la questione è rilevante soltanto con riferimento all'art. 9, comma 4, suindicato, in quanto nel giudizio a quo è in contestazione esclusivamente la legittimità del diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la cui disciplina è contenuta in modo autonomo ed esaustivo nella norma suddetta. La questione, prospettata principalmente sulla auspicata riferibilità alla normativa impugnata del principio enunciato dalla sentenza n. 172 del 2012, risulta supportata da una carente motivazione sulla rilevanza. Infatti, il TAR remittente non ha minimamente tenuto conto del consistente orientamento della giurisprudenza amministrativa volto ad escludere i rilevati automatismi nei confronti di coloro che abbiano richiesto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, indirizzo condiviso dallo stesso Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, nel parere reso in data 13 febbraio 2013 alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale mancata considerazione si risolve in una carente esposizione degli argomenti in ordine al presupposto interpretativo da cui muove il remittente e, d'altro canto, si traduce nella carenza del dovuto approfondimento delle ragioni impeditive della menzionata interpretazione adeguatrice. - Sull'ammissibilità di questioni sollevate da un giudice che abbia accolto la domanda cautelare sul presupposto della non manifesta infondatezza del proposto quesito di costituzionalità e sino all'esito della relativa decisione e che, quindi, non abbia esaurito la propria potestas iudicandi , v., ex multis , la citata sentenza n. 83/2013. - Per il principio secondo cui l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 contiene, in modo autonomo ed esaustivo, la disciplina del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, v. la citata sentenza n. 202/2013. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 1- ter , comma 13, lett. c ), del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. permette l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, v. la citata sentenza n. 172/2012.
sentenza 58/2014massima n. 37792 Riguarda ancheart. 4 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 9 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Condanna definitiva per taluni reati - Conseguente automaticità della revoca del permesso di soggiorno - Denunciata irragionevole equiparazione di fattispecie delittuose eterogenee in termini di gravità della condotta e della pena prevista - Insufficiente descrizione della fattispecie con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Il rimettente ha, infatti, fornito una carente descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, omettendo, in particolare, di specificare se risulti o meno fondata la circostanza dedotta dal ricorrente concernente l'asserito possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo», nonché se il ricorrente abbia o meno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto. L'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione. In materia di espulsione, revoca automatica o impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, in conseguenza della condanna o del patteggiamento per taluni reati, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 148/2008, ordinanze n. 219/2009 e n. 378/2008.
Riguarda ancheart. 21 legge 189/2002
Straniero - Revoca automatica del permesso di soggiorno in caso di condanna definitiva per taluni reati specificamente indicati - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Insufficiente descrizione della fattispecie con conseguente carenza della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 29, 30, 35 e 41 Cost., nonché agli artt. 13 e 27 Cost., nella parte in cui stabilisce l'automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Il rimettente ha, infatti, fornito una carente descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, omettendo, in particolare, di specificare se il ricorrente sia o meno in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo», nonché se il ricorrente abbia o no esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto: circostanze che assumono grande rilievo nella disciplina del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per effetto dei d.lgs. n. 3 e n. 5 del 2007. L'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma al caso dedotto, si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione. In materia di espulsione, revoca automatica o impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, in conseguenza della condanna o del patteggiamento per taluni reati, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 148/2008, ordinanze n. 165/2010, n. 219/2009 e n. 378/2008.
Straniero - Revoca automatica del permesso di soggiorno per chi sia stato condannato in via definitiva per alcuni reati specificatamente indicati - Denunciata lesione dei diritti fondamentali della persona, dei principi di eguaglianza, della finalità rieducativa della pena, della libertà di iniziativa economica privata e del buon andamento della pubblica amministrazione nonché incidenza sulla libertà personale - Carente descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 Cost., nella parte in cui prevede la revoca automatica del permesso di soggiorno dello straniero condannato in via definitiva per reati specificamente indicati. Infatti, il rimettente ha fornito una carente descrizione della fattispecie concreta, non indicando elementi che assumono grande rilievo nella disciplina del rilascio del permesso di soggiorno. -V., citate, sentenza n. 148/2008 e ordinanze n. 143 e n. 378/2008 e n. 127/2007.
Straniero e apolide - Condanna definitiva per taluni reati - Conseguente automaticità della applicazione della sanzione dell'espulsione - Denunciata irragionevole parità di trattamento tra stranieri condannati per gravi reati e stranieri condannati per reati lievi nonchè tra stranieri e cittadini italiani condannati per i medesimi reati - Lamentata violazione dei principi di legalità delle misure di sicurezza e della inviolabilità personale - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Necessità di nuova valutazione in merito alla rilevanza e non fondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25, terzo comma Cost., nella parte in cui prevede l'automatica espulsione del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile (anche in seguito a patteggiamento) per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Infatti, a prescindere dal fatto che il giudice remittente omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione e non descrive adeguatamente la fattispecie sub iudice , dopo l'emissione dell'ordinanza di remissione il quadro normativo di riferimento ha subito considerevoli modifiche, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 - attuativo della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare - recentemente integrato e modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, sicché appare opportuno restituire gli atti al giudice a quo affinché proceda - anche ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità - ad una nuova valutazione in merito alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della sollevata questione.
Straniero - Condanna definitiva per taluni reati - Revoca del permesso di soggiorno - Denunciata lesione del principio della funzione rieducativa della pena, disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e tra gli stranieri con carta di soggiorno e quelli con permesso di soggiorno, nonché lamentata lesione della libertà di iniziativa economica privata - Questione priva di motivazione sulla rilevanza e di adeguata descrizione sui fatti di causa - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113, nella parte in cui prevede che allo straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per la violazione di legge contestata, venga revocato il permesso di soggiorno. Invero, il giudice remittente non solo omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione, ma neppure offre un'adeguata descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame giacché non precisa l'oggetto del provvedimento impugnato, la situazione del ricorrente (se clandestino, titolare di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno), il reato per il quale è stata pronunciata la condanna e se il relativo provvedimento sia divenuto irrevocabile.
STRANIERO - INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO - REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ED ESPULSIONE MEDIANTE ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA A MEZZO DELLA FORZA PUBBLICA IN CASO DI CONDANNA CON SENTENZA IRREVOCABILE PER IL REATO DI DETENZIONE AI FINI DELLA VENDITA DI AUDIOCASSETTE ABUSIVE - AUTOMATICITÀ DELLA SANZIONE - EGUALE INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISPETTO A FATTI DI MAGGIORE GRAVITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELLE SANZIONI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN ORDINE ALLA ESPULSIONE - MANCATA LIMITAZIONE DELLA QUESTIONE ALLA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - INAMMISSIBILITÀ.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 3, e 41 Cost., dell'art. 26, comma 7- bis , d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale stabilisce che «la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto d'autore, e dagli articoli 473 e 474 c.p. comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera». Da un lato, infatti, la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del medesimo decreto legislativo (v. massima A), impedisce che possa essere riconosciuta al TAR rimettente la competenza giurisdizionale a decidere sulla legittimità della espulsione con accompagnamento alla frontiera e quindi la legittimazione a sollevare la correlativa questione di costituzionalità; dall'altro, la questione risulta prospettata con riguardo all'intera disposizione del comma 7- bis dell'art. 26, senza alcuna limitazione al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, sicché una pronuncia sulla legittimità della sola previsione di quest'ultimo provvedimento, avrebbe un thema decidendum che, in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, si presenterebbe in termini diversi da quelli della questione effettivamente sollevata.
Riguarda ancheart. 21 legge 189/2002
STRANIERO - CONDANNA DEFINITIVA PER TALUNI REATI - REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ED ESPULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA - DENUNCIATA SPROPORZIONE DELLA SANZIONE, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA, DISCRIMINAZIONE DEGLI STRANIERI RISPETTO AI CITTADINI ITALIANI E FRA DI LORO, DIFETTO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - DIFETTO DI CONGRUA E CORRETTA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E’ manifestamente inammissibile, per la mancanza di una congrua e corretta motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale stabilisce che «la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuni dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale, comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica», sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113 Cost.