Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Straniero - Condanne con provvedimenti irrevocabili per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché condanne, anche non definitive, per delitti non colposi, di cui all'art. 381 del codice di procedura penale - Ritenuto ostacolo "automatico" al rilascio del permesso di soggiorno, ivi compreso quello per soggiornanti CE di lungo periodo, senza che l'effettiva pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del cittadino extracomunitario sia concretamente valutata di volta in volta dall'Amministrazione - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del principio di ragionevolezza - Mancata compiuta considerazione dell'orientamento interpretativo giurisprudenziale che ha reputato applicabile nella fattispecie il sistema di tutela rafforzata, garantita attraverso lo svolgimento di un giudizio di pericolosità sociale - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Omesso tentativo di interpretazione adeguatrice - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nelle parti in cui stabiliscono che «le condanne con provvedimenti irrevocabili per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473 e 474 cod. pen., nonché le condanne, anche non definitive, per delitti non colposi, di cui all'art. 381 cod. proc. pen. sono considerate "automaticamente" ostative al rilascio del permesso di soggiorno, ivi compreso quello per soggiornanti CE di lungo periodo, senza che l'effettiva pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del cittadino extracomunitario sia concretamente valutata di volta in volta dall'Amministrazione». Deve essere premesso che la questione è rilevante soltanto con riferimento all'art. 9, comma 4, suindicato, in quanto nel giudizio a quo è in contestazione esclusivamente la legittimità del diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la cui disciplina è contenuta in modo autonomo ed esaustivo nella norma suddetta. La questione, prospettata principalmente sulla auspicata riferibilità alla normativa impugnata del principio enunciato dalla sentenza n. 172 del 2012, risulta supportata da una carente motivazione sulla rilevanza. Infatti, il TAR remittente non ha minimamente tenuto conto del consistente orientamento della giurisprudenza amministrativa volto ad escludere i rilevati automatismi nei confronti di coloro che abbiano richiesto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, indirizzo condiviso dallo stesso Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, nel parere reso in data 13 febbraio 2013 alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale mancata considerazione si risolve in una carente esposizione degli argomenti in ordine al presupposto interpretativo da cui muove il remittente e, d'altro canto, si traduce nella carenza del dovuto approfondimento delle ragioni impeditive della menzionata interpretazione adeguatrice. - Sull'ammissibilità di questioni sollevate da un giudice che abbia accolto la domanda cautelare sul presupposto della non manifesta infondatezza del proposto quesito di costituzionalità e sino all'esito della relativa decisione e che, quindi, non abbia esaurito la propria potestas iudicandi , v., ex multis , la citata sentenza n. 83/2013. - Per il principio secondo cui l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 contiene, in modo autonomo ed esaustivo, la disciplina del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, v. la citata sentenza n. 202/2013. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 1- ter , comma 13, lett. c ), del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. permette l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, v. la citata sentenza n. 172/2012.
sentenza 58/2014massima n. 37792 Riguarda ancheart. 4 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 26 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Concessione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento - Requisiti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 Cost., in relazione all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, «nella parte in cui subordinano la concessione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, agli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato, al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo e, dunque, anche al requisito della durata del soggiorno medesimo che sia attestata dal possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, oltre all'esigenza di superare il test di lingua italiana». Con la sentenza n. 40 del 2013, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del denunciato art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (sostituita, a far data dal 2007, dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971; quanto alla censura relativa all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, essa non appare dotata di specifica autonomia agli effetti del petitum perseguito dall'ordinanza di rimessione. La questione è pertanto divenuta priva di oggetto. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, v. la citata sentenza n. 40 del 2013.
Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000
Straniero - Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario - Automatismo ostativo in ipotesi di condanna per determinati reati - Possibilità, in via di eccezione, di una valutazione discrezionale della pericolosità attuale dello straniero da parte della pubblica amministrazione per coloro che hanno richiesto un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Mancata estensione dell'eccezione anche a coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non abbiano attivato le relative procedure formali - Impugnazione di una disposizione che non può trovare applicazione nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
È inammissibile, perché priva di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., nonché all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 8 della CEDU e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa. Il giudizio a quo, infatti, riguarda un permesso di soggiorno per lavoro autonomo e non un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sicché in esso non viene in considerazione alcuna questione relativa specificamente alla titolarità di tale ultimo tipo di permesso, ma si discute esclusivamente della disposizione di carattere generale dettata dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che, nello stabilire le condizioni per il rilascio, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, prevede, in questo ambito, una valutazione discrezionale di pericolosità in concreto soltanto per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero dei loro familiari ricongiunti e non anche per gli stranieri che abbiano semplicemente legami familiari nel territorio dello Stato.
Straniero - Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento per inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario inabile civile che non sia in possesso della carta di soggiorno e di determinati requisiti reddituali - Lamentata violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di eguaglianza e degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme censurate - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui tale disciplina prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell'assegno di accompagnamento. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 306 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei richiamati artt. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall'art. 9 della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007), nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del citato d.lgs. n. 3 del 2007, per i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La sentenza n. 11 del 2009, estendendo i richiamati dicta anche alla pensione di inabilità, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Per effetto delle indicate pronunce, le disposizioni oggetto di impugnativa sono state espunte dall'ordinamento, proprio nella parte attinta dal dubbio di costituzionalità, con il conseguente venir meno dell'oggetto della questione sollevata dal rimettente. Per le declaratorie di illegittimità costituzionale in parte qua degli impugnati artt. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, v. le citate sentenze n. 11/2009 e n. 306/2008. Per la manifesta inammissibilità di questioni divenute prive di oggetto per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata, v. la citata ordinanza n. 17/2009.
Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 9 legge 189/2002art. 12 legge 118/1971
Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non sia in possesso dei requisiti reddituali previsti per la carta di soggiorno - Lamentata irragionevolezza, nonché violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, del principio di eguaglianza e degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale perchè gli stranieri extracomunitari possano fruire della indennità di accompagnamento per inabilità. Infatti, la sentenza n. 306 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni oggi impugnate, il che comporta il venir meno dell'oggetto della questione. -V. sentenza n. 306/2008 -Sulla manifesta inammissibilità per il venir meno dell'oggetto della questione v., citate, ordinanze n. 269/2008 e n. 19/2004.
sentenza 11/2009massima n. 33125 Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 9 legge 189/2002art. 11 d.lgs. 3/2007
Straniero - Pensione di inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non risulta in possesso dei requisiti reddituali già stabiliti per la carta di soggiorno e ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Intrinseca irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento fra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1,del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La sentenza n. 306 del 2008 aveva già dichiarato l'incostituzionalità della medesima disciplina, nella parte relativa alla indennità di accompagnamento, rilevando la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo e la disparità di trattamento tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia: i medesimi rilievi valgono, a maggior ragione, per la pensione di inabilità, perché, mentre l'indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in rilievo, la pensione è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge. Restano assorbite le ulteriori censure. -V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 306/2008.
sentenza 11/2009massima n. 33126 Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 9 legge 189/2002art. 11 d.lgs. 3/2007
Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non sia in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Lamentata violazione dei diritti fondamentali della persona, del diritto alla assistenza sociale e del principio di uguaglianza, nonché degli obblighi internazionali derivanti dalla Cedu - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale il diritto del cittadino extracomunitario, legalmente soggiornante in Italia, di fruire dell'indennità di accompagnamento per inabilità. Invero, la questione è divenuta priva di oggetto, a seguito della sentenza n. 306 del 2008, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ordinanze n. 19/2004 e n. 269/2008.
sentenza 17/2009massima n. 33135 Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 1 legge 18/1980
Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non sia in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti - Reiezione dell'eccezione di inammissibilità per mancanza di argomentazioni.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurati poiché escludono dal beneficio dell'indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata sulla base dell'assunto che, secondo giurisprudenza costituzionale uniforme, il legislatore può intervenire sui rapporti di durata dettando norme peggiorative riguardo alle posizioni soggettive ad esse inerenti. Detta eccezione, infatti, non è sorretta da alcuna argomentazione.
Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 9 legge 189/2002art. 1 legge 18/1980
Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non sia in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti - Eccezione di inammissibilità per mancanza di motivazione - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurati poiché escludono dal beneficio dell'indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità basata sul fatto che il rimettente non avrebbe motivato sul possesso da parte della ricorrente di un titolo giustificativo della sua presenza in Italia. Infatti, nell'ordinanza di rimessione si afferma espressamente che la disabile è regolarmente soggiornante in Italia da oltre sei anni e che la carta di soggiorno non può esserle rilasciata solo per carenza del requisito reddituale.
Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 9 legge 189/2002art. 1 legge 18/1980
Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Questione di costituzionalità concernente l'esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario non in possesso della carta di soggiorno per carenza dei requisiti reddituali - Proposizione in via subordinata di ulteriore questione concernente l'esclusione dal beneficio dello straniero con permesso di soggiorno che non possieda i requisiti reddituali previsti per la carta di soggiorno - Identità delle disposizioni censurate e dei parametri evocati - Unicità della questione sollevata.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, il rimettente formalmente propone due questioni, censurando le norme nella parte in cui escludono dal beneficio dell'indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso della carta di soggiorno per carenza dei requisiti reddituali, e, in subordine, nella parte in cui subordinano la concessione dell'indennità allo straniero in possesso del permesso di soggiorno, alla condizione del possesso del reddito richiesto per la carta di soggiorno. In realtà, per l'identità delle disposizioni censurate e dei parametri evocati, la questione sollevata è una sola, volta ad escludere la necessità, per l'attribuzione del diritto all'indennità, della ricorrenza della condizione di percettore di reddito idoneo.
Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 9 legge 189/2002art. 1 legge 18/1980
Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non sia in possesso dei requisiti reddituali previsti per l'ottenimento della carta di soggiorno - Rilevanza - Motivazione non implausibile del giudice 'a quo' - Ammissibilità della questione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurati poiché escludono dal beneficio dell'indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso dei requisiti reddituali previsti, per l'ottenimento della carta di soggiorno, non è implausibile la motivazione che il rimettente dà della rilevanza della questione. Infatti, non appare pertinente la tesi secondo la quale le disposizioni della CEDU che vietano discriminazioni fra cittadini e stranieri riguardo all'applicazione di norme inerenti alla sicurezza sociale, tra cui rientrano quelle che prevedono prestazioni assistenziali, sarebbero entrate a far parte del diritto comunitario e sarebbero, perciò, direttamente applicabili. Così come, del resto, è da escludere la diretta applicazione sia delle disposizioni della CEDU, in quanto tali, che delle convenzioni OIL. - Sulla esclusione della diretta applicazione delle norme della CEDU v., citate, sentenze n. 348 e n. 349/2007 e n. 39/2008.
Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 9 legge 189/2002art. 1 legge 18/1980
Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non sia in possesso dei requisiti reddituali previsti per l'ottenimento della carta di soggiorno - Questione di legittimità costituzionale - Sopravvenute modifiche normative - Mancata incidenza sulla rilevanza nel giudizio 'a quo' - Necessità di restituire gli atti al rimettente - Esclusione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, la sopravvenienza, rispetto all'ordinanza di rimessione, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 non ha mutato, nella sostanza, i termini della questione, né inciso sulla sua rilevanza nel giudizio di provenienza, con la conseguenza che non è necessario disporre la restituzione degli atti al rimettente.
Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 9 legge 189/2002art. 1 d.lgs. 3/2007
Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non sia in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Manifesta irragionevolezza nonché violazione del diritto fondamentale alla salute e all'assistenza sociale e contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che garantiscono i diritti fondamentali della persona a prescindere dall'appartenenza a determinate entità politiche - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento per inabilità di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno e ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. E', infatti, manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale l'indennità di accompagnamento al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio, che richiede, per il suo rilascio, la titolarità di un reddito. Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza; ne consegue il contrasto non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32, 38 e con l'art. 2 Cost., tenuto conto che quello alla salute è un diritto fondamentale della persona. Infine, risulta violato anche l'art. 10, primo comma, Cost., dal momento che tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti inviolabili indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona. - Sulla qualificazione del diritto alla salute come diritto fondamentale della persona v., citate, sentenze n. 432/2005 e n. 252/2001. - Sulla possibilità per il legislatore di regolare l'ingresso e la permanenza nel territorio di stranieri extracomunitari v., citata, da ultimo, sentenza n. 148/2008.
Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 9 legge 189/2002art. 1 d.lgs. 3/2007
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Esclusione dai benefici, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, del condannato straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo di permesso di soggiorno - Lesione dei principi della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale delle disposizioni ove interpretate nel senso censurato.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. - Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993. - Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997. - Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.
sentenza 78/2007massima n. 31092 Riguarda ancheart. 47 Ordinamento penitenziarioart. 48 Ordinamento penitenziarioart. 50 Ordinamento penitenziarioart. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 5-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.e altri 1
STRANIERO E APOLIDE - STRANIERO - PENSIONE DI INABILITÀ - CONDIZIONI - POSSESSO DELLA CARTA DI SOGGIORNO E DI UN REDDITO SUFFICIENTE PER IL SOSTENTAMENTO PROPRIO E DEL NUCLEO FAMILIARE - DENUNCIATA IRRAZIONALITÀ PER L'ELIMINAZIONE CON EFFICACIA RETROATTIVA DI BENEFICI ASSISTENZIALI GIÀ MATURATI IN BASE AI DIVERSI CRITERI ANTERIORMENTE VIGENTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE SULLA PARITÀ DI TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, DEL DIRITTO ALLA SALUTE, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEI LAVORATORI E INCIDENZA SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - OMESSA VERIFICA DI UNA INTERPRETAZIONE ESCLUDENTE L'EFFICACIA RETROATTIVA DELLE NORME CENSURATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in quanto subordina al possesso della carta di soggiorno il riconoscimento del diritto degli stranieri alla pensione di inabilità. Premesso che al legislatore è consentito modificare il regime di un rapporto di durata, quale quello avente ad oggetto la corresponsione della pensione di inabilità, con misure che incidano negativamente - sia riguardo all' an , sia riguardo al quantum - sulla posizione del destinatario delle prestazioni, purché esse non ledano posizioni aventi fondamento costituzionale, e premesso altresì che ciò non comporta necessariamente che, ogniqualvolta sia introdotta una nuova disciplina legale di un rapporto di durata, essa necessariamente debba essere applicata ai rapporti già costituiti sulla base della previgente normativa, rappresentando il principio di irretroattività della legge un criterio generale cui uniformarsi in mancanza di deroghe, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, difetta, nella specie, una congrua motivazione nelle ordinanze di rimessione sulle ragioni per le quali la normativa censurata - che non si autoqualifica interpretativa e non contiene alcuna espressa disposizione derogatoria rispetto al principio generale di irretroattività della legge - debba essere applicata a rapporti di durata già venuti ad esistenza, e quindi non risulta presa in considerazione la possibilità di adottare una diversa interpretazione della normativa stessa, tale da sottrarla ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale.
Riguarda ancheart. 80 legge 388/2000art. 9 legge 189/2002