Art. 42-bisPermesso di soggiorno per atti di particolare valore civile

1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa e puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato

Testo vigente dal 4 dicembre 2018, tuttora in vigore · versione 74 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art42bis · fonte su Normattiva